sabato 28 aprile 2012

MALTRATTAMENTI E VIOLENZA SU DONNE E BAMBINI/E: INFORMAZIONI UTILI


 Informazioni sanitarie:


1. Non tutte le donne sanno che se dichiarano ai sanitari del Pronto Soccorso di un Ospedale che si è state vittime di maltrattamenti ciò non equivale a fare una denuncia contro l'aggressore. E' molto utile invece raccontare che le ferite e le lesioni, nel corpo e nella mente, che devono essere medicate, sono conseguenti a percosse o ad atri abusi in modo che il medico possa fare una diagnosi corretta ed offrire terapie adeguate oltre che dare informazioni sui centri antiviolenza dove rivolgersi per chiedere aiuto.

Il referto medico del Pronto Soccorso in cui la donna dichiara che i motivi per cui è giunta in pronto soccorso sono conseguenti a violenze subite è invece molto utile se si vuole in seguito sporgere denuncia. 


Bisogna SPECIFICARE CHI HA COMPIUTO LA VIOLENZA E INSISTERE PER FARLO SCRIVERE NEL REFERTO, anche se non può comparire per la legge sulla privecy il nome e cognome, ma badsta specificare il grado di parentela, perchè molto spesso viene scritto solamente: " La paziente afferma di essere stata picchiata da "persona conosciuta" e questo può essere un "appiglio" in caso di denuncia dell'aggressione, per l'avvocato della difesa della persona che ha compiuto le violenze, in quanto non essendo chiaramente specificato chi, se trattasi di marito, fidanzato ecc, ma in modo "vago" come "persona conosciuta" può essere stata qualsiasi persona come un vicino/a di casa, amico/a...e così via! E si può così vanificare l'esito della  nostra denuncia!

Ricordarsi sempre di avere prove e testimoni che possono confermare quanto raccontate, soprattutto in seguito in tribunale davanti al giudice, perchè si sa che gli avvocati della difesa fanno e faranno di tutto per screditare le vittime, vittime già molto provate dalle violenze subite.

Per sporgere la denuncia la donna ha 90 giorni e deve recarsi presso un commissariato della polizia o dei carabinieri.

2. E' bene sapere che una donna che subisce maltrattamenti può chiedere un referto medico delle sue lesioni, fisiche o psicologiche, anche al curante. Il medico di famiglia (di base) può certificare quanto la donna gli racconta e gli mostra e può anche prolungare i giorni di prognosi e di malattia che sono stati dichiarati dai medici del Pronto Soccorso.

Il medico di base, come tutti gli altri medici, non può divulgare quanto voi gli dite a nessun familiare poichè è tenuto al segreto professionale e al rispetto della legge sulla privacy.

Leggi che tutelano le donne:
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale". La violenza sessuale è qualificata come delitto contro la libertà personale. La legge attuale riconosce una maggior gravità alla violenza sessuale rispetto alla precedente normativa che la collocava fra i "delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume".

Legge 4 aprile 2001 n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Si può denunciare una violenza fino a tre mesi dal suo accadimento. E' sufficiente presentarsi presso la Questura o presso la sede dei Carabinieri o della Polizia più vicini, con il certificato medico che attesta l'avvenuta violenza.

 E' possibile allontanare da casa il coniuge o altro convivente. Se la sua condotta è giudicata pericolosa per l'integrità fisica o morale o per la libertà dell'altro coniuge o convivente o dei suoi prossimi congiunti, su ordine cautelare del Giudice possono essere applicate misure di protezione sociale.

L'assegnazione gratuita di un avvocato ("Patrocinio a spese dello stato per le cause civili" D.P.R. 30 Maggio 2002 N. 115). L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili quando lo stato di indigenza dell'interessata/o non consenta di far fronte alle spese legali di un eventuale giudizio; (es: ricorso per separazione consensuale o giudiziale, divorzio congiunto o giudiziale, richiesta di revisione delle condizioni precedentemente stabilite, ecc.).

ART. 570 CODICE PENALE "Violazione degli obblighi di assistenza familiare". Questa norma punisce "chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge

ART. 572 CODICE PENALE "Norma contro il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli". Questa norma punisce "chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte". Il reato si configura quando vi sia una continuità di condotte (in un lungo periodo molteplici atti di vessazione, umiliazione, aggressione fisica ecc..) che causano sofferenze fisiche e morali ad uno o più componenti della famiglia.

La legge contro la violenza sessuale. Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è stata approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale; la prima significativa innovazione riguarda l'inserimento dei predetti reati tra i delitti contro la persona, ed in particolare contro la sua libertà e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume. 
L'art. 609 bis del codice penale definisce la "violenza sessuale" e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali",o "chi induce taluno (a fare ciò)o abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".

Violenza sessuale contro i minori. L'art. 609 quater c.p. come modificato dalla legge n. 38 del 2006 definisce la fattispecie degli "atti sessuali con minorenne" e punisce "chiunque senza uso di violenza o minaccia ecc.. compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:non ha compiuto gli anni 14; non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza".

Vera Innocenti



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